La normativa vigente fornisce informazioni e modifiche che variano i tempi di attuazione della precedente norma UNI 9994-1:2013.
Per quanto riguarda la normativa 9994-1 “Apparecchiature per estinzione incendi – estintori d’incendio – manutenzione”, rimangono fermi gli obblighi di manutenzione sugli estintori a carico del datore di lavoro imposte da norme tutt’ora vigenti:
- D.P.R. 547 dell 27/04/1955, art. 34 punto c, “Manutenzione di tutte le apparecchiature antincendio”
- D.M. n. 64 del 10 Marzo 1998, art. 4
- Norma sulla sicurezza del lavoro D.lgs 81/08 e s.m.i., sancisce di fatto l’obbligo di presenza in tutte le attività lavorative, dove sussista un rischio incendio come ad esempio la presenza di un impianto elettrico
La norma tecnica di riferimento alla quale gli addetti / tecnici adibiti alla manutenzione degli estintori si devono attenere, definisce le periodicità degli interventi di manutenzione e le modalità di esecuzione.
Sono previste 5 fasi di manutenzione:
- Controllo iniziale (punto 4.4 norma UNI 9994-1:2024)
- Sorveglianza (punto 4.3 norma UNI 9994-1:2024)
- Controllo periodico (punto 4.5 norma UNI 9994-1:2024)
- Revisione programmata (punto 4.6 norma UNI 9994-1:2024)
- Collaudo (punto 4.7 norma UNI 9994-1:2024)
- Manutenzione straordinaria (punto 4.8 norma UNI 9994-1:2024)
1) Controllo iniziale
Consiste in una serie di esami visivi che devono essere aggiornati anche contemporaneamente al controllo periodico da parte della ditta manutentrice, tra cui verificare che gli estintori abbiano le marcature e le scritte leggibili, controllare che sia disponibile il libretto d’uso e manutenzione rilasciato dal produttore, verificare l’esistenza delle registrazioni delle attività di manutenzione eseguite sugli estintori di incendio.
Le anomalie riscontrate devono essere immediatamente comunicate al responsabile dell’attività al fine di essere eliminate. In caso contrario l’estintore deve essere dichiarato non ideo, collocando sull’apparecchiatura un’etichetta “ESTINTORE FUORI SERVIZIO” e riportare la dizione “FUORI SERVIZIO” sul cartellino di manutenzione.
2) Sorveglianza
Consiste nell’esecuzione, da parte di personale interno all’azienda detentrice dei presidi antincendio (lavoratori – datore di lavoro dell’azienda proprietaria degli impianti o comunque che operi all’interno dei locali ove i presidi effettuano la loro funzione di protezione) e con frequenza non definita dalla norma (si consiglia frequenza mensile, ma deve essere ragionata in funzione delle reali necessità), accertamenti:
- l’estintore sia presente e segnalato con apposito cartello
- l’estintore sia chiaramente visibile, immediatamente utilizzabile e l’accesso allo stesso sia libero da ostacoli
- l’estintore non sia manomesso
- i contrassegni distintivi siano esposti a vista e siano ben leggibili
- l’indicatore di pressione indichi un valore di pressione compreso all’interno del campo verde
- l’estintore non presenti anomalie (ugelli ostruiti, perdite, tracce di corrosione, sconnessioni, ecc.)
- l’estintore sia esente da danni alle strutture di supporto ed alla maniglia di trasporto
- l’estintore carrellato abbia le ruote funzionanti
- il cartellino di manutenzione sia presente sull’apparecchio e correttamente compilato
- tutte le eventuali anomalie riscontrate devono essere subito eliminate, in caso contrario l’estintore deve essere dichiarato “ESTINTORE FUORI SERVIZIO”.
- in questa fase deve avvenire la registrazione dell’avvenuta sorveglianza su apposito registro.
3) Controllo periodico
Consiste nell’esecuzione, da parte di personale competente e con frequenza semestrale (entro la fine del mese di competenza), di una verifica dell’efficienza dell’estintore tramite una serie di accertamenti tecnici specifici a seconda del tipo di estintore. In questa fase deve avvenire la compilazione del rapporto di intervento, l’aggiornamento del cartellino di manutenzione e la compilazione del registro di manutenzione presidi antincendio.
4) Revisione programmata
Consiste nell’esecuzione, da parte di personale competente, di una serie di accertamenti ed interventi per verificare e rendere perfettamente efficiente l’estintore. Tra questi interventi, è inclusa la ricarica e/o sostituzione dell’agente estinguente presente nell’estintore (polvere, CO2, schiuma, ecc.). La frequenza della revisione e, quindi, della ricarica e/o sostituzione dell’agente estinguente è come da prospetto 2 della norma UNI 9994-1:2024:
- estintori a polvere: 36 mesi (3 anni) prodotti fino a luglio 2024
- estintori a polvere: 60 mesi (5 anni) prodotti dopo luglio 2024
- estintori a CO2: 60 mesi (5 anni)
- estintori schiuma con serbatoio in ferro: 24 mesi (2 anni)
- estintori schiuma con serbatoio in acciaio inox: 48 mesi (4 anni)
La frequenza parte dalla data di prima carica dell’estintore.
5) Collaudo
Consiste in una misura di prevenzione atta a verificare, da parte di personale competente, la stabilità del serbatoio o della bombola dell’estintore in quanto facente parte di apparecchi a pressione.
La periodicità del collaudo è:
- estintori a polvere: 10 anni
- estintori a CO2: 10 anni
- estintori schiuma con serbatoio in ferro: 6 anni
- estintori schiuma con serbatoio in acciaio inox: 12 anni
La data di collaudo e la pressione di prova devono essere riportate sull’estintore in modo ben leggibile, indelebile e duraturo.
6) Manutenzione straordinaria
La manutenzione straordinaria deve essere effettuata da personale competente. Essa è svolta al di fuori delle normali periodicità previste dalla manutenzione ordinaria ed è finalizzata a ripristinare le condizioni di estintore in esercizio.